GUIDA ALLE VENDITE IMMOBILIARI
Il pubblico interessato all’acquisto di un immobile in asta giudiziaria è tenuto a verificare,
preliminarmente, se la vendita avvenga in sede di esecuzione individuale (pignoramento) o
concorsuale (fallimento, ecc.).
Nella scheda pubblicitaria della vendita è normalmente possibile distinguere le due tipologie
di esecuzione in base alla sigla che accompagna il numero della procedura e che
contraddistingue il ruolo cui la medesima è iscritta (solitamente E.I., oppure R.G.E. per le
procedure individuali ed R.F., o Fall. per quelle concorsuali).
Diversi sono i soggetti con cui il pubblico ha facoltà di interfacciarsi nei due casi e, così, per le
esecuzioni individuali:
- il custode giudiziario, ossia il soggetto che accompagnerà i richiedenti a visitare
l’immobile ed a consegnarlo al nuovo proprietario, se del caso dopo averlo liberato da
cose e persone;
- l’esperto stimatore, ossia il tecnico che ha redatto la relazione di stima indicata
nell’avviso di vendita ed in relazione alla quale l’interessato potrà chiedergli eventuali
informazioni;
- il professionista delegato, ossia l’avvocato, il commercialista od il notaio che ha redatto
e pubblicato l’avviso di vendita e che è tenuto a fornire all’interessato informazioni
sulle modalità e sui costi della vendita, compresi quelli accessori (imposte, spese
condominiali, ecc.).
In questo tipo di vendite l’aggiudicatario diviene proprietario per effetto del decreto di
trasferimento, predisposto dal professionista delegato ed emesso dal giudice dopo che sono
stati saldati tempestivamente il prezzo e le spese accessorie.
Nelle procedure esecutive concorsuali i soggetti coinvolti sono, solitamente, i seguenti:
- il curatore (oppure il liquidatore), ossia il professionista nominato dal giudice delegato
per la gestione della procedura e della vendita, quindi colui che ha redatto e pubblicato
il relativo bando, che riceve le richieste di visita, ecc.;
- il consulente (o advisor), ossia il soggetto che presta ausilio ed assiste il curatore in una
pluralità di adempimenti quali ad esempio e a seconda dei casi la pubblicità
commerciale, le visite, la raccolta delle offerte, le operazioni di vendita.
In questa seconda tipologia di vendite l’aggiudicatario diviene proprietario per effetto di atto
di compravendita, da stipularsi a cura di un notaio, previa autorizzazione giudiziale.
Si rammenta, da ultimo che le modalità di partecipazione alla vendita stabilite negli avvisi (o
bandi) sono inderogabili e vincolanti per gli offerenti, essendo necessario che l’interessato ne
esamini attentamente il contenuto prima di formulare l’offerta.
Gli avvisi/bandi relativi a vendite in corso ed i relativi allegati possono essere reperiti sul
nostro portale, nonché sul Portale delle vendite pubbliche (PVP).