GUIDA ALLE VENDITE IMMOBILIARI

Chiunque, ad eccezione del debitore esecutato, puo’ partecipare alle vendite giudiziarie immobiliari. Non è necessaria l’assistenza di un awocato o di altri professionisti. Tutti i beni immobili venduti all’asta giudiziaria sono periziati da esperti stimatori accreditati presso il tribunale. Ogni esperimento di vendita si compone di un primo tentativo di vendita che si svolge senza incanto e, se esso va deserto, anche di una seconda vendita, che awiene con incanto allo stesso prezzo della prima. Se anche la vendita con incanto va deserta viene disposto un nuovo esperimento di vendita (senza incanto e con incanto) a prezzo che, normalmente, viene ribassato del venti per cento. In caso di aggiudicazione (che nella vendita senza incanto è definitiva), l’aggiudicatario è tenuto a dichiarare immediatamente se intenda awalersi di eventuali agevolazioni fiscali (ad esempio, per l’imposta di registro), nonché a pagare, entro il termine indicato nell’awiso di vendita, il prezzo e gli oneri tributari. Per le vendite giudiziarie indette dal tribunale di Arezzo, l’aggiudicatario è tenuto altresl al pagamento del compenso dovuto al professionista delegato alla vendita dal giudice dell’esecuzione. Per le vendite giudiziarie indette dal tribunale di Siena, le quali vengono tenute in tribunale, nessun compenso ulteriore è dovuto. !.:aggiudicatario diverrà pieno proprietario soltanto all’esito del saldo del prezzo e dell’emissione del decreto di trasferimento. Qualora all’atto dell’aggiudicazione i beni immobili risultassero occupati da cose e/o da persone (il debitore esecutato, ovvero anche terzi, purché in difetto di titoli apponibili alla procedura), il giudice dell’esecuzione emetterà ordine di liberazione, il quale verrà portato ad esecuzione dal custode giudiziario, in tempi variabili che potranno dipendere anche dall’agenda dell’ufficiale giudiziario addetto. In tal caso, soltanto allorché l’ufficiale giudiziario abbia immesso il custode giudiziario nel pacifico e pieno possesso del bene immobile, il custode giudiziario a sua volta potrà immettere nel possesso giuridico del bene medesimo l’acquirente, purché già prowisto di copia del decreto di trasferimento emesso in suo favore. Qualora il giudice dell’esecuzione non avesse emesso ordine di liberazione prima dell’emissione del decreto di trasferimento, l’acquirente potrà ottenere la liberazione dell’immobile rivolgendosi, a propria cura e spese, ad un avvocato di fiducia. COME PARTECIPARE: l’offerente è tenuto, prima di depositare la domanda di partecipazione, a dare attento e pieno esame dell’avviso o dell’ordinanza di vendita, nonché della relazione peritale le quali, con il deposito della domanda, si presumono integralmente lette e comprese. Nella domanda di partecipazione andranno indicate le generalità dell’offerente (per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale e stato civile: se coniugato, andrà indicato anche il regime patrimoniale vigente alla data della domanda; per le persone giuridiche: denominazione, sede legale, codice fiscale, con allegazione di visura ordinaria rilasciata dalla CCIAA non oltre un mese prima dell’udienza fissata per l’esperimento di vendita), il tribunale, il numero di ruolo (generalmente abbreviato negli atti ed in pubblicità con gli acronimi R.G.E. o R. E.) della procedura (e dell’eventuale lotto) per cui intende depositare la domanda, il prezzo offerto (che non potrà mai essere inferiore al prezzo base) e il termine entro il quale intenderebbe saldare il medesimo in caso di aggiudicazione. !.:offerente dovrà inserire la domanda in busta chiusa che andrà depositata nel luogo ed entro il termine indicati nell’avviso o nell’ordinanza di vendita, unitamente ad assegno circolare non trasferibile contenente la cauzione, di ammontare pari al dieci per cento del prezzo offerto, la quale potrà venire definitivamente trattenuta dalla procedura in caso di mancata comparizione all’udienza fissata per la vendita, ovvero di revoca della domanda o di rinuncia alla medesima. INTESTAZIONE DELL:ASSEGNO: ‘Tribunale di … , R.E … .’.’ DOVE DEPOSITARE LA DOMANDA: la domanda di partecipazione in busta chiusa andrà depositata, per le vendite giudiziarie del tribunale di Arezzo, presso lo studio del professionista delegato indicato nell’awiso di vendita; per le vendite giudiziarie del tribunale di Siena (comprese quelle dell’ex tribunale di Montepulciano), presso la cancelleria delle esecuzioni del tribunale di Siena. COME VISITARE l BENI IMMOBILI: qualora il bene risulti assegnato alla custodia giudiziaria dell’istituto di vendite giudiziarie per i tribunali di Arezzo e di Siena (I.V.G.), gli interessati dovranno avanzare richiesta di visita, a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: visite.ivg@gmail.com oppure via facsimile al numero 0577 318 120, avendo cura di specificare nella richiesta il tribunale nella cui circoscrizione ricade il bene di interesse, il numero di ruolo dell’esecuzione (R. E. o R.G.E.) della procedura che lo riguarda, il proprio nome e cognome nonché i propri recapiti telefonici e, se esistente, il proprio indirizzo di posta elettronica. Le richieste di visita dovranno pervenire al custode giudiziario fino a quindici giorni prima del giorno fissato per la vendita; ciascun richiedente verrà contattato dal custode giudiziario, che gli comunicherà data e ora della visita, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

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