SOVRAINDEBITAMENTO - CRISI D'IMPRESA
Indica lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore. Per l’Impresa si manifesta quando la stessa non sia in grado di fare fronte alle proprie obbligazioni, o meglio, quando vengano meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie per adempiere regolarmente e con mezzi normali, alle obbligazioni contratte
Si intende il perdurante squilibrio tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni contratte, tali da
impedire all’imprenditore di adempiere alle stesse attraverso mezzi ordinari. L’istituto della crisi da
sovraindebitamento è stata inserito, nell’ordinamento giuridico italiano, mediante la legge n.3 del 27
gennaio 2012.
Il legislatore ha voluto offrire ai debitori in buona fede, che non avessero i requisiti stabiliti
dall’art.1 l.f., l’utilizzo di un mezzo alternativo per soddisfare i debiti sorti, attraverso un accordo o
un piano del consumatore: la procedura in questione è volta a scoraggiare l’esercizio di azioni di
esecuzione individuali da parte dei creditori. Il creditore sarà predisposto maggiormente all’accettazione
dell’accordo ovvero del piano del consumatore in quanto a quest’ultimo è garantita una soddisfazione, seppur
parziale, del credito vantato in un lasso di tempo ridotto rispetto all’azione individuale; il debitore,
invece, trarrà come vantaggio lo stralcio di una parte di debiti, non più esigibili da parte dei creditori.
Accanto all’accordo di composizione della crisi e al piano del consumatore la Legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento prevede la liquidazione del patrimonio, che in via generale può essere assimilato ad un fallimento, con alcuni dei suoi effetti tipici: lo spossessamento, la creazione di una massa separata attiva destinata ai creditori concorsuali , la nomina di un liquidatore giudiziale con il compito di verificare il passivo e distribuire il ricavato ai creditori.
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